Sez. U, Sentenza n. 1914 del 17/02/1992 (Rv. 475760 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni | Reiterate violazioni delle norme del Codice della strada da parte dell'automobilista - Provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida - Impugnazione esclusiva davanti al giudice amministrativo.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni
Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, emesso in conseguenza di reiterate violazioni, da parte dell' automobilista, di norme del codice della strada, non è suscettibile - non trattandosi di ordinanza-ingiunzione per il pagamento di pena pecuniaria - di opposizione davanti al giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, ma incidendo su situazioni soggettive aventi i caratteri propri dell'interesse legittimo può essere impugnato esclusivamente davanti al giudice amministrativo atteso che, ancorché attinente ad una abilitazione rientrante nella categoria delle autorizzazioni amministrative, trattasi dell'esercizio di poteri pubblicistici devoluti dall'art. 91 del T.U. 15 giugno 1959 n. 393 alla pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)