Sez. L, Sentenza n. 9054 del 12/05/2004 (Rv. 572829 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Sanzioni civili - Obbligazione accessoria rispetto al debito contributivo - Conseguenze - Termine di prescrizione uguale al termine di prescrizione del credito contributivo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria ex lege, ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale, in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 28/12/1996 num. 3003 art. 1 com. 217, Decreto Legge 23/10/1996 num. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)