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Sez. L, Sentenza n. 194 del 15/01/1986 (Rv. 443835 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - PRESCRIZIONE - IN GENERE - TERMINE EX ART. 41 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443835-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - PRESCRIZIONE - IN GENERE - TERMINE EX ART. 41 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - APPLICABILITÀ.*

In tema di omissione contributiva, la prescrizione del credito per le sanzioni civili (previste dall'art. 111 R.d.l. n. 1827 del 1935, come sostituito dall'art. 23 della legge n. 218 del 1952) è la medesima dei contributi cui esse ineriscono e pertanto è quella stabilita dall'art. 41 della legge n. 153 del 1969 che ha elevato a dieci anni il termine prescrizionale già fissato in cinque anni dall'art. 55 R.d.l. n. 1827 citato. (V 4320/80, mass n 408187; (V 2085/79, mass n 398468; (V 1794/74, mass n 369983).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)