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Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012 (Rv. 621124 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Sanzioni civili - Obbligazione accessoria rispetto al debito contributivo - Conseguenze - Termine di prescrizione uguale al termine di prescrizione del credito contributivo.
Stato
decisa il 2012-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621124-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale; in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)