Sez. L, Sentenza n. 5848 del 03/07/1987 (Rv. 454239 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO TRA UN ISTITUTO DI VIGILANZA E LE DIPENDENTI GUARDIE GIURATE - SOPRAVVENUTA SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA PRESCRITTE PER LE GUARDIE GIURATE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ EX ART. 1464 COD. CIV. - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO PER IL VENIR MENO DELLE AUTORIZZAZIONI A CAUSA DI UN EVENTO MORBOSO - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - LIMITI - OPERATIVITÀ DELL'ART. 1464 COD. CIV. - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO TRA UN ISTITUTO DI VIGILANZA E LE DIPENDENTI GUARDIE GIURATE - SOPRAVVENUTA SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA PRESCRITTE PER LE GUARDIE GIURATE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ EX ART. 1464 COD. CIV. - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO PER IL VENIR MENO DELLE AUTORIZZAZIONI A CAUSA DI UN EVENTO MORBOSO - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - LIMITI - OPERATIVITÀ DELL'ART. 1464 COD. CIV. - CONDIZIONI.*
Il rapporto fra un istituto di vigilanza e le dipendenti guardie giurate, l'Esercizio delle cui funzioni è subordinato al possesso delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza, è legittimamente risolto, per recesso del datore di lavoro, nel caso in cui la sopravvenuta sospensione a tempo indeterminato dei titoli autorizzativi (in particolare, dell'autorizzazione al porto d'armi) renda impossibile la prestazione lavorativa. Tale principio - che costituisce applicazione della regola generale dell'art. 1464 cod. civ. - non è peraltro invocabile nell'ipotesi in cui sussista una specifica causa di sospensione legale del rapporto di lavoro, come quando il venir meno dell'autorizzazione dipenda da un evento morboso, essendo il relativo rischio a carico ex lege del datore di lavoro, con la conseguenza che questi, nell'ipotesi anzidetta, può recedere dal rapporto, in virtù della citata regola generale dell'art. 1464 cod. civ., solo quando tale regola - sulla quale prevale la norma dell'art. 2110 cod. civ. - abbia riacquistato la sua operatività per essere terminato il periodo di sospensione legale del rapporto per causa di malattia. (V 2906/84, mass n 435854).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 133, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 134 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 138 CORTE COST., Regio Decr. Legge 26/09/1935 num. 1952 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 249, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 256, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)