Sez. L, Sentenza n. 2727 del 06/06/1989 (Rv. 463001 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - LICENZIAMENTO DI UNA GUARDIA GIURATA DA PARTE DELL' ISTITUTO DI VIGILANZA DATORI DI LAVORO - RITIRO A TEMPO INDETERMINATO DEL PORTO D'ARMI E MANCATO RINNOVO DEL DECRETO DI NOMINA DA PARTE DEL QUESTORE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE O GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - LICENZIAMENTO DI UNA GUARDIA GIURATA DA PARTE DELL' ISTITUTO DI VIGILANZA DATORI DI LAVORO - RITIRO A TEMPO INDETERMINATO DEL PORTO D'ARMI E MANCATO RINNOVO DEL DECRETO DI NOMINA DA PARTE DEL QUESTORE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE O GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ.*
Il rapporto di lavoro fra un istituto di vigilanza e la guardia giurata dipendente è legittimamente risolto, per recesso del datore di lavoro, nel caso in cui nei confronti del lavoratore siano stati adottati, a tempo indeterminato, i provvedimenti di ritiro del porto d'armi da parte del prefetto e del mancato rinnovo del decreto di nomina da parte del questore, configurandosi in tale ipotesi un'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, che giustifica la risoluzione secondo le norme generali (art. 1464 cod. civ.), e un giustificato motivo di licenziamento a norma dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604. (V 5076/88, mass n 459860; (V 5848/87, mass n 454239; (V 5/86, mass n 443650; (V 3906/84, mass n 435854).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 133, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 134 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 138 CORTE COST., Regio Decr. Legge 26/09/1935 num. 1952 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 249, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 256, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)