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Sez. L, Sentenza n. 5076 del 07/09/1988 (Rv. 459860 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GUARDIA GIURATA - REVOCA DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMI - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA.*
Stato
decisa il 1988-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459860-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GUARDIA GIURATA - REVOCA DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMI - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA.*

La revoca della nomina a guardia giurata particolare e la revoca della licenza di porto d'armi, disposte dal prefetto a seguito della sospensione adottata dal questore nei confronti della guardia per inosservanza degli obblighi di servizio, costituiscono - a mente dell'art. 4 R.d.l. 12 novembre 1936 n. 2144 (disciplina degli istituti di vigilanza privata), che è norma integrativa, con carattere di specialità, delle previsioni dell'art. 10 T.U. Delle leggi di P.S. approvato con R.d. 18 giugno 1931 n. 773 - estrinsecazione del potere disciplinare attribuito, con ampio margine di discrezionalità, all'autorità di pubblica sicurezza; tali provvedimenti, privando il lavoratore del titolo che lo abilita a svolgere i compiti istituzionali del servizio, determinano l'impossibilità assoluta della prestazione e quindi la risoluzione del contratto di lavoro, con esclusione della tutela (anche solo risarcitoria) prevista dall'art. 8 legge n. 604 del 1966 e dall'art. 18 legge n. 300 del 1970, non essendo la risoluzione stessa rapportabile ad un recesso ingiustificato o illegittimo del datore di lavoro. (V 5848/87, mass n 454239; (V 3957/87, mass n 452797; (V 376/86, mass n 443989; (V 6032/85, mass n 443173; (V 3906/84, mass n 435854).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 10, Regio Decr. Legge 12/11/1936 num. 2144 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)