Sez. 3, Sentenza n. 19474 del 06/10/2005 (Rv. 584773 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Appalto non implicante il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile - Dovere di custodia e vigilanza del detentore dell'immobile - Persistenza - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'intero immobile in relazione al quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno, per il detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso ed annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito con la quale, in riferimento ad un contratto di appalto di opera pubblica in esecuzione di un progetto e di direttive impartite dall'amministrazione committente, questi non aveva adeguatamente motivato circa il possibile concorso della stessa committente con l'appaltatore nella determinazione dell'evento dannoso in dipendenza dell'eventuale violazione dell'obbligo incombente a suo carico di manutenzione della strada - previo accertamento se sulla stessa aveva continuato ad esercitare comunque un potere di custodia e di vigilanza, in modo esclusivo o concorrente con quello dello stesso appaltatore - per evitare danni a terzi in dipendenza della predisposizione di idonee opere di sbarramento e di canalizzazione, non previste nel progetto di appalto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)