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Sez. 6, Sentenza n. 4078 del 24/02/1998 Ud. (dep. 02/04/1998) Rv. 210211 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Violazione - Nullità - Esclusione - Ragioni - Rimedi.
Stato
decisa il 1998-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210211-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

La violazione dell'art. 34 cod. proc. pen., che prevede ipotesi di incompatibilità del Giudice determinate da atti compiuti nel procedimento, non dà luogo ad alcuna nullità, neppure relativa, sia per il principio della tassatività della nullità, non essendo una siffatta nullità in alcun modo prevista in maniera specifica, sia soprattutto perché, per tale violazione, l'ordinamento ha previsto una specifica sanzione: il Giudice, infatti, che versa in tale situazione di incompatibilità e, violando l'art. 34, non si astiene, può essere ricusato dalle parti con apposita istanza da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito e col rispetto dei relativi termini e forme.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)