Sez. 5, Sentenza n. 2903 del 05/12/1995 Cc. (dep. 05/01/1996) Rv. 203399 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini | Ripristino della custodia cautelare ex art. 307, secondo comma, lett. a) cod. proc. pen. - Reviviscenza dell'originario provvedimento cautelare - Esame circa gli indizi di colpevolezza - Esclusione - Impugnazione - Esperibilità del riesame - Esclusione - Proponibilità dell'appello - Sussistenza - Ragione.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
Il provvedimento che ripristina la custodia cautelare ai sensi dell'art. 307, secondo comma, lett. a) cod. proc. pen., fa rivivere quello originario, dispositivo della misura stessa, tanto che non è richiesta alcuna indagine circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto esso è impugnabile non già mediante il riesame, proponibile solo contro l'ordinanza che dispone la misura coercitiva, bensì con l'appello, impugnazione di carattere generale e residuale, che trova applicazione in tutti i casi in cui non si possa sperimentare il riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)