Sez. 6, Sentenza n. 1318 del 30/09/1996 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 208175 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Atti compiuti nel procedimento - Nullità - Esclusione - Onere della parte interessata di proporre dichiarazione di ricusazione - Sussistenza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
L'incompatibilità del giudice non produce alcuna nullità dell'attività processuale dal medesimo svolta, ma solo abilita chi vi ha interesse alla dichiarazione di ricusazione. D'altra parte, qualora da una pronuncia della Corte costituzionale derivi l'affermazione di un caso di incompatibilità corrispondente a una situazione prodottasi in un grado di giudizio ormai esauritosi, nessun effetto processuale può derivare relativamente a tale giudizio, poiché le sentenze della Corte costituzionale, pur avendo efficacia "ex tunc", non determinano conseguenze sui rapporti processuali esauriti, e, in particolare, non espandono effetti su gradi di giudizio ormai definiti. (Nella specie, successivamente al giudizio di primo grado, cui aveva preso parte un giudice che aveva precedentemente partecipato al collegio del tribunale della libertà che aveva preso in esame la posizione di un imputato, era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 1996, affermativa della incompatibilità del giudice in una simile ipotesi. Nel rigettare il motivo di ricorso incentrato sulla nullità del giudizio di primo grado in dipendenza da tale sopravvenuta causa di incompatibilità, la Corte di cassazione ha enunciato il principio di diritto di cui sopra). (Conf. Corte Cass., sez. VI, Sent. n. 2827 del 1997, u.p. 12 novembre 1996, Rapisarda ed altri).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)