Sez. 2, Sentenza n. 5149 del 25/11/1977 (Rv. 388773 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA DELLE PROVE - ISTANZA PER L'AMMISSIONE DI UNA ISPEZIONE GIUDIZIALE O DI UNA CONSULENZA TECNICA - RIGETTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA DELLE PROVE - ISTANZA PER L'AMMISSIONE DI UNA ISPEZIONE GIUDIZIALE O DI UNA CONSULENZA TECNICA - RIGETTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Quando la parte richieda l'ammissione di un'ispezione giudiziale o di una consulenza tecnica, come strumento tecnicamente piu funzionale ed efficiente al fine di accertare determinati fatti essenziali per la decisione, il giudice del merito non puo negare il mezzo istruttorio richiesto senza confutare con adeguata motivazione le ragioni addotte dalla parte a fondamento della sua istanza. (Conf 4059/75, mass n 378363).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 258, Cod. Proc. Civ. art. 260, Cod. Proc. Civ. art. 261
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)