Sez. L, Sentenza n. 17561 del 01/09/2004 (Rv. 576583 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Procedimento logico da seguire in sede di giudizio di merito ai fini dell'inquadramento del lavoratore - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA
In materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche; b) accertamento delle concrete mansioni di fatto svolte; c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative. (Nella specie la S.C. ha giudicato correttamente motivata la decisione di merito di rigetto della domanda di inquadramento nel sesto o quinto livello del c.c.n.l. per le case di cura, accogliendola limitatamente all'inquadramento nel quarto livello, alla stregua del rilievo che le mansioni svolte in qualità di addetta alla sala operatoria fossero riconducibili a quelle di operatore tecnico addetto all'assistenza e, precisamente, di pulizia della sala, di sterilizzazione della biancheria e dei ferri, di preparazione dell'ammalato, di assistenza passando i fili di sutura, di annotazione per l'amministrazione del materiale occorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)