Sez. L, Sentenza n. 5942 del 24/03/2004 (Rv. 571524 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Procedimento logico da seguire in sede di giudizio di merito ai fini dell'inquadramento del lavoratore - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA
In materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche; b) accertamento delle concrete mansioni di fatto; c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative. (Nella specie la S.C. ha giudicato correttamente motivata la decisione di merito di rigetto della domanda di inquadramento nel terzo livello del c.c.n.l. delle piccole e medie industrie della gomma e della plastica avanzata da alcuni dipendenti classificati al secondo livello "bis", alla stregua del rilievo che gli stessi non erano idonei a provvedere autonomamente, a differenza dei dipendenti inquadrati nel terzo livello, al montaggio degli stampi, né al controllo della relativa qualità, svolgendo invece tali mansioni sotto la direzione altrui; ed aggiungendo che i dipendenti in questione, consapevoli di tale inidoneità, ne avevano in precedenza rifiutato l'investitura, richiedendo successivamente detto inquadramento solo allo scopo di non essere inclusi tra i lavoratori da licenziare sulla base del criterio di scelta adottato dall'impresa, che aveva inteso salvaguardare la occupazione dei lavoratori dotati di maggiore professionalità, correlata al livello.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)