Sez. 1, Sentenza n. 3003 del 20/03/1991 (Rv. 471366 - 01)
Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Avviso di accertamento. | In genere - Potere dell'Amministrazione di rinnovare gli atti di accertamento del tributo - Mancata previsione nella disciplina della imposta di registro - Derivazione del potere dal principio generale dell'autotutela amministrativa.
Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Avviso di accertamento.
La circostanza che la disciplina dell'imposta di registro non disponga in ordine al potere dell'Amministrazione di rinnovare i propri atti di accertamento del tributo, non esclude la titolarità del potere stesso, che deriva dal principio generale dell'autotutela amministrativa e che trova conferma nell'art. 21 del D.P.R. n. 636 del 1972 (come modificato dal D.P.R. n. 739 del 1981), il quale, nel regolare il potere della Commissione Tributaria di disporre la rinnovazione dell'accertamento impugnato in sede contenziosa, fa salva l'ipotesi della sanatoria autonomamente operata dall'Ufficio impositore.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)