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Sez. 1, Sentenza n. 4823 del 25/07/1981 (Rv. 415532 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE IN VIA AUTONOMA DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA - INAMMISSIBILITA - LIMITI - PROVVEDIMENTO CONTENENTE LA CONDANNA DI UNA DELLE PARTI ALLE SPESE GIUDIZIALI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - PROPONIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415532-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE IN VIA AUTONOMA DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA - INAMMISSIBILITA - LIMITI - PROVVEDIMENTO CONTENENTE LA CONDANNA DI UNA DELLE PARTI ALLE SPESE GIUDIZIALI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - PROPONIBILITA - FATTISPECIE.*

Il principio secondo cui i provvedimenti di urgenza ex art 700 cod proc civ, in quanto diretti ad assicurare in via provvisoria gli effetti della successiva decisione di merito, non sono suscettibili di impugnazione in via autonoma, non puo trovare applicazione nell'ipotesi in cui il giudice adito travalichi i limiti dei suoi poteri cognitivi e decisori condannando alle spese una delle parti contendenti. In tal caso e proponibile il ricorso per Cassazione ex art 111 cost assumendo la pronuncia sulle spese portata decisoria incidente su diritti soggettivi. (nella specie il SC ha cassato senza rinvio un decreto ex art 700 cod proc civ nella parte in cui aveva condannato il resistente al pagamento delle spese di consulenza tecnica). (V 3890/79, mass n 400351; (V 1494/76, mass n 380234).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 24, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)