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Sez. L, Sentenza n. 13622 del 13/06/2006 (Rv. 590266 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Invalidi civili - Diritto all'assegno di invalidità - Dimostrazione dello stato di incollocabilità - Domanda di iscrizione al collocamento obbligatorio - Sufficienza.
Stato
decisa il 2006-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590266-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

Al fine di attestare il requisito dell'incollocazione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile è sufficiente anche la mera domanda di iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, indipendentemente dall'esito della visita presso le commissioni sanitarie.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)