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Sez. L, Sentenza n. 3556 del 10/04/1999 (Rv. 525214 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Invalidi civili - Diritto all'assegno di invalidità - Requisito dell'incollocabilità - Mancato esame nella sede amministrativa della domanda di accertamento dell'invalidità - Conseguente impossibilità di iscrizione al collocamento obbligatorio - Dimostrazione dello stato di disoccupazione mediante ogni mezzo di prova - Sufficienza - Iscrizione al collocamento ordinario - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525214-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, non può essere richiesta la dimostrazione dello stato di incollocabilità al lavoro mediante la prova della mancata occupazione nonostante l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, se l'interessato, pur avendo regolarmente chiesto l'accertamento dello stato di invalidità, non sia stato convocato per la visita medica e quindi non abbia potuto richiedere l'iscrizione in tali liste, per la quale è richiesta la accertata riduzione di oltre il quarantacinque per cento della capacità lavorativa (art. 5 l. 2 aprile 1968 n. 482, come modificato dall'art. 7 D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509). In una situazione di tale genere l'invalido può dimostrare lo stato di incollocamento provando con qualsiasi mezzo di prova la mancanza di effettiva occupazione, senza che possa essergli richiesta l'iscrizione nelle liste del collocamento ordinario, perché il soggetto che a ragione si reputi invalido ai sensi di legge legittimamente aspira al collocamento obbligatorio al fine di conseguire un'attività compatibile con le sue condizioni fisiche e di evitare di essere destinato ad attività che possano essere di pregiudizio per lui stesso, per i compagni di lavoro ed i beni aziendali.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 7 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)