Sez. L, Sentenza n. 17329 del 15/11/2003 (Rv. 568205 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Art. 13 legge n. 118 del 1971 - Stato di "incollocazione" al lavoro - Fonte - Iscrizione o domanda di iscrizione nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio - Configurabilità - Prova relativa - Modalità - Contenuto - Valutazione - Condizioni - Limiti.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Lo stato di incollocazione al lavoro, previsto dall'art. 13 legge 30 marzo 1971, n. 118 ai fini del riconoscimento dell'assegno d'invalidità, discende dall'iscrizione o dalla domanda di iscrizione nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio: e la relativa prova della suddetta iscrizione (o domanda di iscrizione) può essere data con ogni mezzo idoneo (prova testimoniale, missive dell'ufficio di collocamento, ricevuta con avviso di ricezione di raccomandata contenente la domanda di iscrizione, ecc.), la cui sufficienza e pertinenza è rimessa alla libera e motivata valutazione del giudice.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)