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Sez. 2, Sentenza n. 7668 del 06/09/1994 (Rv. 487843 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di risoluzione del contratto in forza di clausola risolutiva espressa - Domanda di risoluzione ex art. 1453 proposta per la prima volta in appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487843-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

L'azione di risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 1456 cod. civ. tende ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tale azione, per presupposti, carattere, natura, differisce sostanzialmente dall'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 cod. civ., la quale tende invece ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento ad opera del giudice della gravità dell'inadempimento. Ne consegue che, proposta in primo grado domanda di risoluzione a norma dell'art. 1456 cit., la domanda di risoluzione ex art. 1453 che venga proposta per la prima volta in appello deve considerarsi nuova e, quindi, preclusa a norma dell'art. 345 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)