Sez. 3, Sentenza n. 42087 del 12/07/2016 Cc. (dep. 06/10/2016) Rv. 268081 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Confisca del profitto o prezzo del reato - D.Lgs. n. 158 del 2015 - Introduzione dell'art. 12 - Bis D.Lgs. n. 74 del 2000 - Accordo fra contribuente ed erario per la rateizzazione del debito tributario - Preclusione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Esclusione - Limiti.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, il comma secondo dell'art.12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dal D.Lgs. n.158 del 2015), nel disporre che la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro" e che "nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta", non preclude l'adozione del sequestro preventivo finalizzato a tale confisca, in presenza di un piano rateale di versamento, sia pure limitato agli importi non ancora corrisposti. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che in caso di condanna, qualora sia stata disposta la confisca "condizionata" delle cose sequestrate, il sequestro manterrà i suoi effetti, ai sensi dell'art. 323, comma terzo, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)