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Sez. L, Sentenza n. 2901 del 18/03/1998 (Rv. 513744 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Opposizione a provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa pecuniaria - Proposizione davanti al pretore in sede ordinaria - Successiva erronea trattazione con il rito del lavoro - Rilevanza ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione della sentenza - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513744-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

Una volta proposta davanti al pretore in sede ordinaria, e non in riferimento alla sua funzione di giudice del lavoro, un'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria non attinente ad omissioni contributive, l'errata trattazione con il rito del lavoro si pone come elemento neutro ai fini dell'individuazione del giudice competente per l'impugnazione contro la sentenza conclusiva del giudizio, e, di conseguenza, deve ritenersi ammissibile, a norma dell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, il diretto ricorso per cassazione. (Nella specie, la sanzione riguardava violazione di norme sul collocamento e l'adozione del rito del lavoro risultava dalla indicazione, nella intestazione della sentenza, della decisione della stessa da parte del pretore quale giudice del lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)