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Sez. L, Sentenza n. 2323 del 15/05/1989 (Rv. 462765 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA - SENTENZA RESA DAL PRETORE DEL LAVORO ALL'ESITO DI UN GIUDIZIO SVOLTOSI SECONDO LE DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI EX ARTT. 22 E 23 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462765-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - COMPETENZA - SENTENZA RESA DAL PRETORE DEL LAVORO ALL'ESITO DI UN GIUDIZIO SVOLTOSI SECONDO LE DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI EX ARTT. 22 E 23 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE.*

In tema di applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, al fine di stabilire se il provvedimento emesso dal pretore a conclusione del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione sia ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 di tale legge, o appellabile (oltre il limite di valore di cui all'art. 440 cod. proc. civ.) secondo la disciplina propria delle controversie previdenziali richiamata dal quarto comma dell'art. 35 della stessa legge, occorre aver riguardo al tipo di procedimento concretamente adottato dal giudice. Pertanto, la sentenza resa dal pretore all'esito di un giudizio di opposizione svoltosi secondo le Disposizioni procedimentali dettate dagli artt. 22 e 23 della legge citata è ricorribile per Cassazione (indipendentemente dal valore della controversia) ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 23. (V 1435/89, mass n 462257; (V 6516/88, mass n 460841; (V 6184/88, mass n 460550; (V 5828/88, mass n 460340; (V 4348/88, mass n 439340).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 440, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)