Sez. 1, Sentenza n. 4527 del 21/05/1997 (Rv. 504578 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Individuazione del mezzo di impugnazione - Criteri - Sentenza resa dal Pretore in un giudizio svoltosi secondo il rito previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 - Ricorribilità in Cassazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Il mezzo di impugnazione ammissibile contro la sentenza del Pretore pronunciata in sede di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa dev'essere individuato in base alla procedura in concreto seguita dal giudice. Pertanto, qualora il Pretore abbia applicato l'ordinario rito previsto dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la sentenza è impugnabile con il ricorso per cassazione, ai sensi del cit. art. 23 ultimo comma e non con l'appello, ancorché si deduca che il Pretore avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 35 comma quarto della legge cit., che per le violazioni in materia previdenziale e assistenziale di valore superiore a lire 50.000 rinvia alla disciplina del processo del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)