Sez. L, Sentenza n. 8074 del 17/08/1998 (Rv. 518091 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme sul collocamento - Opposizione contro le relative ordinanze-ingiunzioni - Assimilabilità alle opposizioni relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie - Esclusione - Conseguenze - Sentenza del Pretore - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Qualificazione dal "giudice a quo" come giudice del lavoro - Rilevanza ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione - Esclusione - Qualificazione del rapporto effettuata da parte del giudice stesso - Rilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
Ai giudizi di opposizione contro ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul collocamento non è applicabile la disposizione dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981, che sottopone le opposizioni relative alle violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie alla disciplina processuale delle controversie previdenziali; ne consegue l'ammissibilità del diretto ricorso per cassazione contro la sentenza del Pretore, secondo la regola generale contenuta nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 689/1981, senza che in senso contrario rilevi la circostanza che il Pretore abbia giudicato in funzione di giudice del lavoro, dovendosi dare attuazione al principio secondo cui non è il tipo di procedimento adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato a determinare il mezzo di impugnazione esperibile, ma la qualificazione del rapporto controverso effettuata dal medesimo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)