Sez. L, Sentenza n. 23598 del 20/12/2004 (Rv. 579247 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Mancato rinvenimento di documenti decisivi - Dovere del giudice d'appello di decidere nel merito - Sussistenza - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO
Il mancato rinvenimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa, dei documenti su cui la medesima parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, (documenti non risultanti neppure indicati nel ricorso introduttivo o depositati in cancelleria ai sensi dell'art. 87 disp. att. cod.proc.civ.), non preclude al giudice di appello di decidere sul gravame, qualora non risulti che il fascicolo di parte sia andato smarrito e che la parte abbia avanzato richiesta di ricostruzione del medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)