Sez. 3, Sentenza n. 15060 del 09/10/2003 (Rv. 567358 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Mancanza di annotazione del ritiro - Presunzione di non ritiro - Fondamento - Conseguenze - Rigetto di domande o eccezioni fondate su documenti inseriti nel fascicolo di parte e non - Illegittimità - Dovere del giudice di disporre ricerche in cancelleria e all'esito di concedere termine alla parte per la ricostruzione del suo fascicolo - Sussistenza - Inottemperanza della parte - Decisione della causa allo stato degli atti.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO
Poiché il ritiro e il rideposito del fascicolo di parte devono necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l'incartamento processuale, ove non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte (e quindi neanche del successivo rideposito), il giudice non può rigettare una domanda, o un' eccezione per mancanza di una prova documentale inserita del fascicolo di parte, ma deve ritenere (in carenza di contraria risultanza, ovvero della prova rigorosa fornita da controparte che l'appellante abbia ritirato il proprio fascicolo) che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e quindi che il fascicolo non sia mai stato ritirato dopo l'avvenuto deposito. Conseguentemente il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuccesso, concedere un termine all'appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, non potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento. Soltanto all'esito infruttuoso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all'ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)