Sez. 4, Sentenza n. 3602 del 11/02/1982 Ud. (dep. 03/04/1982) Rv. 153056 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE - È DESTINATARIO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - ESONERO DALL'OSSERVANZA DI TALI NORME - CONDIZIONI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE - È DESTINATARIO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - ESONERO DALL'OSSERVANZA DI TALI NORME - CONDIZIONI.*
L'imprenditore, può essere esonerato dall'osservanza delle norme antinfortunistiche solo quando sia provato rigorosamente che, in una impresa di grandi dimensioni, abbia delegato ad altra persona tecnicamente qualificata l'incarico di seguire lo svolgimento del lavoro, riservando per sè differenti funzioni (solo amministrative) e non risulti che sia a conoscenza di eventuali inadempienze della persona da lui delegata. In ogni altro caso, anche quando abbia dato istruzione ai suoi dipendenti di osservare le norme antinfortunistiche ed abbia posto a loro disposizione le idonee apparecchiature per osservarle, egli è sempre tenuto a vigilare che dette norme siano osservate e che le apparecchiature in questione siano adoperate dai suoi dipendenti. (Conf mass n 147423).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)