diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 246 del 19/01/1989 (Rv. 461424 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE - RENDITA PER INVALIDITÀ PERMANENTE E INDENNITÀ GIORNALIERA - FUNZIONI RISPETTIVE - MATURAZIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA IN AGGIUNTA ALLA RENDITA ANCHE PER RICADUTA IN MALATTIA GIÀ INDENNIZZATA - AMMISSIBILITÀ - CUMULO DI DETTA INDENNITÀ CON LA RETRIBUZIONE - DIVIETO - CONSEGUENZA - LAVORATORE TITOLARE DI RENDITA - SOSTITUZIONE DELLA RENDITA CON L'INDENNITÀ GIORNALIERA IN IPOTESI DI RICADUTA NELLA MALATTIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461424-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE - RENDITA PER INVALIDITÀ PERMANENTE E INDENNITÀ GIORNALIERA - FUNZIONI RISPETTIVE - MATURAZIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA IN AGGIUNTA ALLA RENDITA ANCHE PER RICADUTA IN MALATTIA GIÀ INDENNIZZATA - AMMISSIBILITÀ - CUMULO DI DETTA INDENNITÀ CON LA RETRIBUZIONE - DIVIETO - CONSEGUENZA - LAVORATORE TITOLARE DI RENDITA - SOSTITUZIONE DELLA RENDITA CON L'INDENNITÀ GIORNALIERA IN IPOTESI DI RICADUTA NELLA MALATTIA - INAMMISSIBILITÀ.*

Mentre la rendita per inabilità permanente in caso di malattia professionale, regolata dagli artt. 74 e 84 del T.U. N. 1124 del 1965, ha la funzione di indennizzare il danno fisico subito dallo assicurato in conseguenza della malattia professionale secondo le percentuali stabilite nelle apposite tabelle di valutazione, invece l'indennità giornaliera prevista dagli artt. 66 n. 1, 68, 117 del T.U. Cit. Ha invece il preciso scopo di ricomporre l'equilibrio economico infranto dalla malattia e dalla conseguente assenza dal lavoro, ossia la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa della temporanea perdita della attitudine al lavoro, sicché essa - pur potendo maturare in aggiunta a quella eventualmente spettante per inabilità permanente anche in ipotesi di ricaduta in malattia già indennizzata - non può mai cumularsi alla retribuzione eventualmente corrisposta dal datore di lavoro, atteso il carattere sostitutivo delle erogazioni poste a carico dell'Inail. Pertanto - ove la retribuzione sia stata normalmente corrisposta - non può il lavoratore, titolare di rendita, pretendere di sostituire con l'indennità giornaliera per inabilità temporanea la rendita stessa in ipotesi di ricaduta nella malattia col risultato di cumulare tale indennità con la retribuzione. (V 6120/84, mass n 436498; (V 4582/84, mass n 437767; (V 3905/83, mass n 428829).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)