Sez. L - , Sentenza n. 28926 del 12/11/2018 (Rv. 651392 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - MATRIMONIO | Divieto di licenziamento - Limitazione alla donna lavoratrice - Discriminazione di genere - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - MATRIMONIO
In tema di divieto di licenziamento per causa di matrimonio, la limitazione alle sole lavoratrici madri della nullità prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 198 del 2006 non ha natura discriminatoria, in quanto la diversità di trattamento non trova la sua giustificazione nel genere del soggetto che presta l'attività lavorativa, ma è coerente con la realtà sociale, che ha reso necessarie misure legislative volte a garantire alla donna la possibilità di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare, ed è fondata su una pluralità di principi costituzionali posti a tutela dei diritti della donna lavoratrice.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 7, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 35, Tratt. Internaz. 12/07/2000 art. 33 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)