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Sez. 3, Sentenza n. 6213 del 09/07/1997 (Rv. 505852 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Notificazione alla parte personalmente in forma esecutiva - Inidoneità.
Stato
decisa il 1997-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505852-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

La notificazione della sentenza eseguita, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170 comma primo e 285 cod. proc. civ.) alla controparte personalmente in forma esecutiva (art. 479 cod. proc. civ.) è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)