Sez. 2, Sentenza n. 437 del 12/01/2007 (Rv. 594670 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Notificazione della sentenza in forma esecutiva alla controparte personalmente - Inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
In tema di impugnazioni, con riferimento alla decorrenza dei relativi termini, la notificazione della sentenza - nella specie di primo grado -, che venga effettuata, anziché al procuratore costituito, secondo la previsione degli articoli 285 e 170 cod. proc. civ., alla controparte personalmente in forma esecutiva, è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione sia nei confronti della parte che ha ricevuto la notificazione, sia nei confronti della parte notificante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)