Sez. L, Sentenza n. 13346 del 29/11/1999 (Rv. 531675 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Licenziamento diretto allo sfoltimento del personale a fronte di stabile calo produttivo - Criterio delle esigenze tecnico - produttive - Peso predominante attribuitogli dall'accordo sindacale - Riferimento esclusivo allo stesso ai fini dell'eliminazione di una posizione di lavoro con ripartizione delle mansioni tra altri lavoratori - Legittimità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
Ai fini della determinazione dell'ambito di attuazione di un licenziamento collettivo per riduzione di personale e della scelta del personale da collocare in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, quando le parti abbiano concordato a livello sindacale di attribuire un peso predominante alle esigenze tecnico-produttive, può farsi riferimento in maniera esclusiva e determinante a questo criterio, particolarmente nel caso in cui l'imprenditore, in un licenziamento attuato allo specifico scopo di ridurre gli oneri relativi al personale a fronte di una non contingente riduzione dell'attività produttiva, elimini - insieme con altre - una determinata posizione di lavoro, frazionando i relativi compiti tra vari dipendenti (senza che determini l'illegittimità di tale operazione l'eventuale conseguente esigenza di svolgimento di lavoro straordinario da parte di questi ultimi); né, al fine di dimostrare la legittimità del licenziamento, il datore di lavoro ha l'onere di provare che non vi fosse in concreto alcuna possibilità di adibizione del lavoratore ad altre mansioni compatibili in azienda. (Fattispecie relativa alla soppressione del posto di impiegato addetto alle pratiche del personale, con redistribuzione delle relative incombenze tra il capo ufficio del personale - lavoratore con la qualifica di quadro ed unico rimasto ad occuparsi in esclusiva del settore - e alcuni impiegati addetti a differenti mansioni amministrative).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)