Sez. 2, Sentenza n. 19478 del 20/09/2007 (Rv. 599374 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Usucapione dell'intero bene comune da parte di un comproprietario - Godimento esclusivo - Non sufficienza - Dominio esclusivo sulla "res communis" - Volontà di possesso "uti dominus" - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE
In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. (Il principio è stato affermato dalla S.C. che ha confermato la sentenza d'appello denegativa dell'acquisto per usucapione da parte di un comproprietario, della quota degli altri comproprietari, con riguardo al compossesso di un terreno agricolo, oggetto di coltivazione esclusiva da parte prima del dante causa e poi degli eredi di un compossessore e di contemporanea non frequentazione dei luoghi da parte dell'altro comproprietario, in assenza di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una in equivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)