Sez. L, Sentenza n. 12240 del 03/11/1999 (Rv. 530858 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Credito relativo - Rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ. dei crediti di lavoro - Ammissibilità - Rivalutazione ex D.M. 2 luglio 1983 - Compatibilità - Funzione relativa - Individuazione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
Il credito del dipendente delle Ferrovie dello Stato relativo all'equo indennizzo rientra fra i crediti di lavoro suscettibili di rivalutazione ai sensi dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. e tale rivalutazione non è incompatibile con quella ai sensi del D.M. 2 luglio 1983, atteso che il relativo meccanismo attiene alla determinazione (sia in sede amministrativa che in sede giudiziale) dell'ammontare dell'indennizzo maturato alla data della domanda amministrativa e calcolato secondo lo stipendio spettante al dipendente a tale data, mentre la salvaguardia monetaria del citato art. 429 opera (senza possibilità di duplicazioni) per i ritardi ulteriori rispetto all'anzidetta data di maturazione del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)