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Sez. L, Sentenza n. 11637 del 18/11/1998 (Rv. 520815 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Da parte di un organo di un ente a struttura articolata privo di rappresentanza esterna - Validità - Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520815-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Il riconoscimento del diritto, valido ad interrompere la prescrizione, può estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi fatto che implichi comunque l'ammissione dell'esistenza del diritto dell'altra parte. Pertanto, in un ente a struttura articolata va attribuita efficacia interruttiva, in virtù del principio dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento del terzo, anche ad un atto posto in essere dall'organo al quale è attribuita la cura degli interessi ai quali l'atto stesso si connette ancorché non abbia la rappresentanza esterna dell'ente. (Fattispecie relativa al riconoscimento del diritto alla retribuzione per lavoro straordinario in favore di un dipendente delle FF.SS. desunto dalle circolari nelle quali la direzione generale del servizio del personale rassicurava i dipendenti che non era necessaria la costituzione in mora ed invitava gli uffici periferici a trattenere comunque le domande in attesa di un provvedimento esulante dalla competenza aziendale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)