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Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999 (Rv. 522121 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al minimo - Domanda di prestazione antecedente la data di entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992 - Ricorso amministrativo successivo alla suddetta data - Proposizione della domanda giudiziale entro il termine triennale previsto dal suddetto D.L. - Conseguente applicabilità del solo regime decadenziale decennale del diritto ai singoli ratei previsto dall'art.6 del D.L. n.103 del 1991 - Decorrenza.
Stato
decisa il 1999-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522121-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Dalla complessa normativa in materia di termini per la proposizione dell'azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, letta alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n.20 del 1994 e n.128 del 1996, si desume che nell'ipotesi in cui la domanda di prestazione (nella specie di integrazione al minimo di una pensione di reversibilità') sia stata presentata prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992, mentre dopo tale data sia stato proposto ricorso amministrativo l'unica decadenza da considerare in corso nel suddetto momento è quella decennale del diritto ai singoli ratei prevista dall'ultimo periodo dell'art. 6 del D.L. n.103 del 1991. Con la proposizione del ricorso amministrativo alla suddetta fattispecie estintiva si sovrappone quella di cui all'art. 47 del d.P.R. n.639 del 1970 il cui effetto, peraltro, è impedito dalla proposizione entro il termine di tre anni di cui all'art. 4 del D.L. n.384 del 1992 della domanda giudiziale. Qualora ciò si verifichi, al fine di stabilire se e per quali ratei si sia verificata decadenza prima della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, va tenuto presente che l'art.6 del D.L. n.103 del 1991 ha qualificato come decadenza la fattispecie estintiva dei diritti ai ratei non liquidati ma ha posto questa fattispecie in relazione di assorbimento con quelle contemplate dall'art. 47 cit. Ne consegue che la decadenza decorre dalla data di insorgenza dei diritti ai ratei fino al momento in cui, a seguito della proposizione tempestiva o tardiva del ricorso amministrativo, iniziano a decorrere i termini fissati dall'art. 47. Per i ratei in quel momento non ancora estinti ha inizio, cioè, una nuova fattispecie estintiva che assorbe quella sino ad allora operante.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)