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Sez. L, Sentenza n. 4517 del 05/05/1999 (Rv. 526058 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Art. 4 D.L. 384 del 1992 - Termine triennale di decadenza per la proposizione del ricorso giudiziario - Ambito di applicazione - Procedimento amministrativo esaurito prima dell'entrata in vigore del D.L. 384 del 1992 - Esclusione - Procedimento amministrativo ancora pendente dopo l'entrata in vigore del D.L. 384 del 1992 - Rilevanza.
Stato
decisa il 1999-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526058-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

Poiché ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 1994 i diritti alle prestazioni Inps sono soggetti al termine di decadenza stabilito dalla legge vigente al momento del suo inizio, il termine triennale di decadenza per la proposizione del ricorso giudiziario - previsto dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992 n. 438 - che inizia a decorrere dall'esaurimento del procedimento amministrativo, non si applica qualora il procedimento sia già finito all'entrata in vigore del D.L., mentre si applica se il procedimento, a quel momento già iniziato, non sia ancora esaurito (Nella specie è stata riconosciuta l'applicazione del termine di decadenza triennale poiché il procedimento era terminato con il provvedimento del marzo 1993 di rigetto del ricorso amministrativo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)