Sez. L, Sentenza n. 3301 del 08/04/1994 (Rv. 486080 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo | Regime anteriore al D.L. n. 103 del 1991 - Diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità malgrado la titolarità di pensione diretta - Osservanza del termine di decadenza procedimentale ex art. 47 d.P.R. n.539 del 1970 - Accertamento - Criteri - Riferimento alla data della domanda amministrativa diretta alla integrazione - Necessità - Riconoscibilità per il periodo anteriore a tale domanda - Carattere ostativo dell'art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968 - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo
Nel regime anteriore al D.L. L.g.T. 29 marzo 1991 n. 103 (conv. legge n. 106 del 1991), con riguardo al diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità, spettante (per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 1985) malgrado la titolarità di pensione diretta, l'osservanza del termine - di decadenza procedimentale - previsto (per la proposizione dell'azione giudiziaria) dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, deve essere verificata tenendo conto non della data del provvedimento di liquidazione della pensione di reversibilità ma della data della domanda amministrativa volta ad ottenere l'integrazione; senza che alla sua riconoscibilità per il periodo anteriore a tale domanda possa ostare l'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, atteso che per le pensioni di vecchiaia e ai superstiti la decorrenza delle prestazioni è fissata con riguardo alla data di verificazione dell'evento considerato anziché con riguardo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 18/01/1945 num. 39 art. 5, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)