Sez. L, Sentenza n. 2472 del 09/04/1986 (Rv. 445568 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ACCERTAMENTO - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFFERENZA RETRIBUTIVE - RILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ACCERTAMENTO - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFFERENZA RETRIBUTIVE - RILEVANZA - LIMITI.*
Quando l'accertamento della posizione di lavoro subordinato e lo svolgimento delle mansioni corrispondenti ad una determinata qualifica vengono dedotti come semplici presupposti per ottenere le conseguenti differenze retributive, il giudice deve procedere allo accertamento di tale presupposto come fatto storico, restando irrilevante la relativa prescrizione eventualmente maturatasi e, in caso di esito positivo di tale indagine, deve riconoscere al lavoratore le differenze retributive, nei limiti della prescrizione breve, che decorre durante il rapporto di lavoro solo ove questo sia dotato di stabilità . (V 4697/85, mass n 442136; (V 706/84, mass n 432961).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)