Sez. L, Sentenza n. 9317 del 26/06/2002 (Rv. 555361 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente - Funzione - Compenso per l'incremento patrimoniale apportato al preponente - Determinazione - Stipula da parte dell'agente di contratti di durata - Utilità per il preponente - Configurabilità - Fondamento - Mancata percezione dei vantaggi per fatto volontario del preponente - Irrilevanza.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE
Poiché l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia compensa l'agente per l'incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l'avviamento dell'impresa, tale condizione deve ritenersi sussistente, ed è quindi dovuta l'indennità, allorquando i contratti conclusi dall'agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell'avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono "in re ipsa", mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario (nella specie, consistente nella deliberazione di porre in liquidazione la società).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)