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Sez. 1, Sentenza n. 37200 del 07/07/2004 Cc. (dep. 22/09/2004) Rv. 229980 - 01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - FORMA - casi di urgenza | Procedimento di riesame - Avviso telegrafico al difensore - Spedizione - Validità ed efficacia - Presunzione salvo accertamento del contrario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229980-01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - FORMA - casi di urgenza

In tema di procedimento di riesame, caratterizzato dall'urgenza per la ristrettezza e perentorietà dei termini, deve ritenersi consentito notificare l'avviso dell'udienza al difensore mediante telegramma, ai sensi dell'art. 149 comma quinto cod. proc. pen., e il momento di perfezione della notificazione va individuato in quello della spedizione da parte dell'ufficio postale, fatta salva la prova del mancato recapito risultante dagli atti o dedotta, con specifiche allegazioni, dalla parte interessata. (La Corte ha precisato che la notificazione mediante telegramma si basa su una presunzione di pronta consegna dell'atto all'interessato, attesa la affidabilità del mezzo telegrafico, come si desume dal fatto che l'art. 55 disp. att. cod. proc. pen. prevede la documentazione della sola spedizione del telegramma a differenza della ipotesi di notificazione a mezzo telefono, per la quale è imposto l'obbligo della annotazione degli estremi di ricezione con indicazione dell'orario e degli interlocutori).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)