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Sez. 3, Sentenza n. 36978 del 20/09/2001 Cc. (dep. 13/10/2001) Rv. 220299 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - CASI DI URGENZA | Notificazione a mezzo telegramma - Accertamento dell'effettiva ricezione da parte dei destinatari - Necessità.
Stato
decisa il 2001-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220299-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - CASI DI URGENZA

In tema di notificazioni urgenti a mezzo del telegrafo, la prova dell'avvenuta comunicazione risulta dalla produzione di copia dell'atto di spedizione rilasciata dall'ufficio postale trasmittente, ai sensi dell'art. 55 disp. att. cod. proc. pen., nonché dall'accertamento dell'effettiva ricezione da parte dei destinatari della comunicazione, non essendo sufficiente per la verifica del rispetto del termine di comparizione la sola prova della spedizione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che non aveva accertato la ricezione del telegramma di comunicazione dell'udienza fissata per il riesame di misura cautelare, da parte di uno dei difensori, nel termine stabilito dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 149 com. 5, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 55, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 55, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)