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Sez. 2, Sentenza n. 5617 del 19/12/1994 Cc. (dep. 15/03/1995) Rv. 200983 - 01

Notificazioni - Forma - Casi di urgenza | Procedimento di riesame - Avviso telegrafico al difensore - Spedizione - Validità ed efficacia - Sussistenza - Oneri del difensore di fiducia - Individuazione - Fattispecie relativa ad omessa ricezione del telegramma per chiusura dello studio.
Stato
decisa il 1994-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200983-01

Notificazioni - Forma - Casi di urgenza

La prescritta comunicazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione della richiesta di riesame del provvedimento cautelare personale - stante l'urgenza conseguente all'estrema ristrettezza ed alla perentorietà dei termini volute del legislatore in ragione della tempestiva tutela dello "status libertatis" - può essere effettuata anche a mezzo di telefono, fonogramma e telegramma; in tale ultimo caso la prova della avvenuta comunicazione risulta sufficientemente raggiunta attraverso la produzione di copia dell'atto di spedizione rilasciata dall'ufficio postale trasmittente, ai sensi dell'art. 55 disp. att. cod. proc. pen., dalla quale risulti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 cod. proc. pen., la sussistenza degli elementi necessari a rendere idonea la comunicazione stessa in ordine agli atti giudiziari cui risulti preordinata, spettando d'altro lato al difensore che abbia accettato il mandato fiduciario l'onere di rendere attuabile la ricezione degli atti che lo riguardino nel rispetto del termine previsto dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen.. (Nella specie la Corte ha ritenuto inidonea ad invalidare l'avviso telegrafico dell'udienza di riesame, ritualmente trasmesso, la circostanza che non fosse stato possibile recapitare tempestivamente il telegramma a causa della "chiusura" dello studio del difensore di fiducia, sul quale incombeva l'onere di tenere a disposizione presso il proprio recapito persona idonea a ricevere gli avvisi e le notifiche di cui la legge prevede l'urgenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 55, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)