Sez. 2, Sentenza n. 3465 del 23/10/1969 (Rv. 343586 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - NATURA DELL'AZIONE - CARATTERE PETITORIO O POSSESSORIO DELLA SECONDA FASE DEL GIUDIZIO - CRITERI DI QUALIFICAZIONE - AFFERMAZIONE, DA PARTE DELL'ATTORE, DELLA PROPRIETA E DEL POSSESSO - RIFERIMENTO AL COMPLESSO DELLE DIFESE*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - NATURA DELL'AZIONE - CARATTERE PETITORIO O POSSESSORIO DELLA SECONDA FASE DEL GIUDIZIO - CRITERI DI QUALIFICAZIONE - AFFERMAZIONE, DA PARTE DELL'ATTORE, DELLA PROPRIETA E DEL POSSESSO - RIFERIMENTO AL COMPLESSO DELLE DIFESE*
Nei giudizi che si iniziano mediante ricorso ex artt 1171 o 1172 cod civ, qualora, il denunciante non abbia precisato in modo chiaro e univoco il proprio titolo di legittimazione, ma si sia riferito promiscuamente alla propria duplice posizione di proprietario e di possessore, l'identificazione della natura dell'Azione di merito deve essere fatta mediante interpretazione del complesso delle ragioni allegate dal denunciante a sostegno della domanda di merito, e, in tale indagine, il giudice non deve limitarsi all'esame dell'atto introduttivo, ma deve prendere in considerazione tutte le successive deduzioni formulate dalle parti e, nel concorso di ragioni petitorie e possessorie, deve valutarle e interpretarle in base al principio che, anche in Sede di denuncia di nuova opera a tutela del possesso, possono essere indicate incidenter tantum ragioni petitorie ad colorandam possessionem. Nella valutazione delle deduzioni successivamente formulate dal denunciante, deve darsi maggior rilievo a quelle, a carattere chiarificativo, enunciate all'inizio della trattazione della fase di merito. (Conf 568-68, massima n 331679).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)