Sez. 1, Sentenza n. 2227 del 16/03/1996 (Rv. 496395 - 01)
TRIBUTI (in generale) - CONDONO FISCALE | Condono concesso con D.L. n. 429 del 1982 - Applicabilità - Controversia tributaria pendente - Nozione - Sussistenza di una causa di inammissibilità, improcedibilità o improseguibilità del processo non dichiarata - Irrilevanza.
TRIBUTI (in generale) - CONDONO FISCALE
La disposizione dell'art. 3 quater del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, introdotto dalla legge di conversione 24 marzo 1993 n. 75, secondo la quale si considerano pendenti, ai fini del condono di cui all legge 30 dicembre 1991 n. 413, le controversie, "se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso, oppure se alla stessa data il ricorso di cui al citato art. 17 (del D.P.R. n. 636/72) non è stato ancora rigettato quale improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva", deve considerarsi norma di interpretazione autentica, ma non innovativa, essendo diretta ad eliminare ogni eventuale perplessità ermeneutica, oltre che a raccordare la legge di proroga (n. 75 del 1973) alle disposizioni del 1991, prorogate.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 3 quater, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)