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Sez. 2, Sentenza n. 5690 del 20/06/1996 (Rv. 498200 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Appellante - Nuove eccezioni - Proponibilità -Limiti.
Stato
decisa il 1996-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498200-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

La proposizione, ad opera dell'appellante, di nuove eccezioni in senso proprio nel giudizio di secondo grado, costituendo esercizio del diritto di impugnazione e attuandosi attraverso la formulazione di motivi di gravame, incontra un limite invalicabile nell'art. 342 cod. proc. civ., nel senso che, diversamente dall'appellato, l'appellante può dedurle soltanto nell'atto di appello e non anche nell'ulteriore corso del giudizio di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)