Sez. 2, Sentenza n. 5690 del 20/06/1996 (Rv. 498200 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Appellante - Nuove eccezioni - Proponibilità -Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
La proposizione, ad opera dell'appellante, di nuove eccezioni in senso proprio nel giudizio di secondo grado, costituendo esercizio del diritto di impugnazione e attuandosi attraverso la formulazione di motivi di gravame, incontra un limite invalicabile nell'art. 342 cod. proc. civ., nel senso che, diversamente dall'appellato, l'appellante può dedurle soltanto nell'atto di appello e non anche nell'ulteriore corso del giudizio di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)