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Sez. 2, Sentenza n. 12976 del 06/09/2002 (Rv. 557277 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Proposizione con l'atto di appello - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557277-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

L'appellante, diversamente dall'appellato che sia anche appellante incidentale, è tenuto a prospettare tutte le censure, anche quelle che attengono ad eccezioni, con l'atto di appello, e nulla può aggiungere in prosieguo, in quanto il diritto di impugnazione si consuma con il detto atto, che fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame, in conseguenza della regola della specificità dei motivi di appello. L'art. 345 cod. proc. civ., nel testo previgente (applicabile nella specie) che consente alle parti di proporre nuove eccezioni in appello, deve infatti essere interpretato in collegamento con l'art. 342 cod. proc. civ., che pone la regola della specificità dei motivi di gravame, i quali svolgono la funzione di delimitare l'estensione del riesame e di indicarne le ragioni: pertanto l'eccezione tesa alla riforma della sentenza impugnata, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, può essere proposta solo nell'atto di appello e non anche nell'ulteriore corso del giudizio di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)