Sez. 1, Sentenza n. 6653 del 15/03/2013 (Rv. 625511 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE | Contratto preliminare di vendita - Sopravvenuto fallimento del promissario acquirente - Domanda di risoluzione del contratto - Inammissibilità - Inadempimento del curatore fallimentare subentrato nel contratto - Configurabilità - Esclusione - Sospensione dell'esecuzione del contratto "ex" art. 72 legge fall. - Applicabilità - Conseguenze - "Actio interrogatoria" - Esperibilità - Azione di risoluzione promossa dal promittente venditore anteriormente al fallimento della controparte - Applicabilità del medesimo principio.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE
Il sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, oltre ad escludere - stante l'indisponibilità dei beni acquisiti al fallimento ed a tutela dei principi che regolano la ripartizione dell'attivo - la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ancorché con riguardo a pregresso inadempimento del compratore, neppure consente di configurare l'inadempimento del curatore, atteso che l'art. 72 legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 200, n.5) prevede la sospensione dell'esecuzione del contratto fino a quando quest'ultimo non dichiari di subentrare in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal contratto, alla controparte essendo attribuito unicamente il potere sollecitatorio di chiedere la fissazione di un termine per l'effettuazione di tale scelta; e, tale principio vale anche qualora il promittente venditore abbia già promosso, prima del fallimento, l'azione di risoluzione del preliminare di vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Legge Falliment. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)