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Sez. 2, Sentenza n. 10927 del 24/05/2005 (Rv. 582483 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE | Contratto preliminare di vendita - Sopravvenuto fallimento del promissario acquirente - Domanda di risoluzione del contratto - Inammissibilità - Inadempimento del curatore fallimentare subentrato nel contratto - Configurabilità - Esclusione - Sospensione dell'esecuzione del contratto "ex" art. 72 legge fall. - Applicabilità - Conseguenze - "Actio interrogatoria" - Esperibilità.
Stato
decisa il 2005-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582483-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE

Il sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, oltre ad escludere -stante l'indisponibilità dei beni acquisiti al fallimento ed a tutela dei principi che regolano la ripartizione dell'attivo- la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ancorché con riguardo a pregresso inadempimento del compratore, non consente neppure di configurare l'inadempimento del curatore, atteso che l'art. 72 legge fall. prevede la sospensione dell'esecuzione del contratto fino a quando quest'ultimo non dichiari di subentrare in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal contratto, alla controparte essendo attribuito unicamente il potere sollecitatorio di chiedere la fissazione di un termine per l'effettuazione di tale scelta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Legge Falliment. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)